18/10/2017

Quesito D.Lgs. 81/08: sulla possibilità di conferire una delega al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il C.d.A. di una grossa azienda industriale con più di 250 unità mi ha nominato RSPP e ora mi vuole conferire una delega di funzioni ex art. 16 del D.Lgs. n.81/2008 con regolare potere di spesa.
A fronte di tale delega mi assumo tutte le responsabilità civili e penali, liberando le altre figure?
Posso firmare tutta la documentazione in carico al "Datore di Lavoro" (DVR, POS, ecc.)?
Posso continuare a mantenere l'incarico di RSPP dell'azienda o devo "delegare" a mia volta un’altra risorsa aziendale?

RISPOSTA 

In premessa, dopo aver letto il quesito, si ritiene opportuno mettere in evidenza la differenza che esiste fra delega e nomina così come indicate nel D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La delega è un istituto con il quale il datore di lavoro di un’azienda trasferisce l’obbligo di adempiere ad alcune disposizioni poste a suo carico ad un altro soggetto che nel caso che non ottemperi alle stesse se ne assume la piena responsabilità. La nomina invece è un atto con il quale il datore di lavoro incarica un soggetto di svolgere dei compiti il cui mancato assolvimento denota una incapacità dello stesso che, nel caso di un procedimento giudiziario per il verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale di un lavoratore, può costituire una sua colpa. Nell’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, in particolare, una delega è quella che il datore di lavoro conferisce ad altro soggetto con l’art. 16 e una nomina è quella con la quale lo stesso datore di lavoro affida al servizio di prevenzione e protezione l’assolvimento dei compiti elencati nell’art. 33 dello stesso decreto legislativo.

L’istituto della delega di funzioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è stato dal legislatore appunto introdotto e regolamentato con il comma 1 dell’art. 16 del citato D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale:

“1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 

    a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

    b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

    c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

    d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

    e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto”,

articolo che, come è facile osservare, nell’introdurre la delega ha fissato anche delle precise condizioni mancando le quali la delega stessa viene definita in gergo tecnico imperfetta e non ha quindi nessuna validità.  

 

Secondo l’art. 17 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 però:

“Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.  

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è il soggetto che dirige e coordina il servizio di prevenzione e protezione che il datore di lavoro ha istituito presso la propria azienda, servizio che, alla luce di quanto indicato nell’art. 33 comma 1 del medesimo D. Lgs., deve provvedere:

“a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

 b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

 c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

 d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

 e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

 f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36”..

 

Il servizio di prevenzione e protezione, alla luce di quanto indicato nel comma 3 dello stesso articolo 33, “è utilizzato dal datore di lavoro” per cui è chiaro che il RSPP è quindi sostanzialmente un consulente del datore di lavoro che collabora con lo stesso e lo supporta nel risolvere le problematiche in materia di salute e di sicurezza sul lavoro esistenti in azienda. Normalmente, specie nel caso di aziende di grandi dimensioni, così come è quella di cui al quesito formulato, il RSPP è coadiuvato, per svolgere i suoi compiti, da uno o più addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) e il datore di lavoro deve assicurarsi che gli stessi siano in possesso dei titoli di studio e dei requisiti di capacità e professionalità richiesti dall’articolo 32 dello stesso decreto legislativo..

 

Ciò premesso è evidente, alla luce di quanto sopra indicato, che in applicazione del citato art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla indelegabilità delle funzioni, è il datore di lavoro che assume in prima persona l’obbligo della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento di valutazione dei rischi mentre il suo delegato risponde degli obblighi che gli sono stati trasferiti con la delega. In risposta poi ad un altro punto del quesito il datore di lavoro può benissimo conferire una delega di funzioni anche al RSPP, rispettando sempre ovviamente tutte le condizioni rigorose fissate con l’art. 16 ma benché il conferimento di tale delega al RSPP è giuridicamente consentita non si ritiene opportuno che il datore di lavoro segua questa strada.

 

Il rischio che si corre in tal caso, infatti, a parere dello scrivente , specie se si ha a che fare con una grossa azienda come nel caso in esame, è quello che il RSPP possa essere distolto dall’effettuazione dei compiti in materia di sicurezza sul lavoro che è tenuto a svolgere e che nel caso in esame si presumono abbastanza complessi, perché impegnato a curare la organizzazione e la gestione dell’azienda e ad ottemperare agli obblighi che gli sono stati delegati. In questa sovrapposizione di figure, inoltre, c’è chi vede una incompatibilità in quanto, a parte il fatto che il RSPP può essere condizionato nelle proprie decisioni nel momento in cui, individuate, nell’ambito della propria attività e nella sua veste di RSPP, delle carenze di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da adottare per eliminarle o ridurle al minimo, debba lui stesso poi provvedere ad attuarle quale delegato del datore di lavoro e ciò può comportare qualche difficoltà specie se il potere di autonomia e di spesa che gli sono stati conferiti non siano adeguati alle necessità del caso. Non manca poi chi veda concretizzarsi in tale situazione anche una sorta di incompatibilità dovendo il RSPP, quale delegato del datore di lavoro, controllare in fondo il proprio stesso operato. 

 

Una previsione in realtà che la figura del datore di lavoro possa coincidere con quella del RSPP è stata presa in considerazione dal legislatore nel D. Lgs. n. 81/2008 nel caso però delle piccole e medie aziende allorquando con l’art. 34 ha concesso la facoltà per i datori di lavoro di aziende di cui all’Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008 (aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori) di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione previa apposita formazione. E’ appunto la considerazione che ha portato il legislatore a impartire tale disposizione che porta lo scrivente a ritenere inopportuno che in una grossa azienda invece, come quella di cu al quesito nella quale sono occupate più di 250 unità, il RSPP sia anche un delegato del datore di lavoro.